
Normativa
La legge quadro 281 del 1991 nasce con lo scopo di tutelare e prevenire i maltrattamenti degli animali d’affezione, considerati come soggetti destinatari di specifica tutela, cui corrispondono responsabilità e doveri da parte dei proprietari e delle pubbliche istituzioni.
Lo scopo principale di questa legge è la prevenzione del randagismo e il controllo della popolazione dei cani e dei gatti da attuarsi anche mediante la limitazione delle nascite e, di norma, la sterilizzazione di cani e gatti. Per la prima volta si introduce il divieto di soppressione dei cani e dei gatti randagi quale misura di contenimento del randagismo. Essi possono essere soppressi “in modo esclusivamente eutanasico ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità” ei introduce il modello del canile rifugio.
Alle regioni viene demandata l’emanazione di leggi e regolamenti applicativi della normativa nazionale e ai comuni la cattura dei cani, l’affidamento dei cani vaganti ai rifugi, l’attuazione di piani di controllo delle nascite tramite le sterilizzazioni, il risanamento dei canili rifugio esistenti e la costruzione dei nuovi canili la cui gestione deve essere diretta o tramite convenzione con le associazioni protezioniste.
Con la legge 281/91 l’Italia si pone dunque all’avanguardia rispetto al resto dell’Europa perché la soppressione dei cani randagi non è più consentita. Se da una parte con questa norma viene vietata l’eutanasia e e si è fatto un passo in avanti in tema di protezione degli animali, dall’altra però si è incrementato il fenomeno del randagismo, soprattutto in alcune zone della penisola. Il randagismo è un problema serio sia perché ci sono tanti cani abbandonati che sono destinati a morire di stenti, sia per i costi che le pubbliche amministrazioni devono sostenere per la gestione degli animali detenuti in strutture di ricovero.
Se tutto funzionasse a dovere non dovrebbero esserci molti cani nei canili. Ma non è così, perché non viene effettuato un controllo a tappeto affinché tutti i cani vengano microchippati, come prescritto dalla legge; molti cuccioli vengono fatti nascere da privati e poi abbandonati; molti cani vengono abbandonati o portati nei canili perché costituiscono “un problema” per i proprietari.
Questa normativa si è dimostrata quindi per certi versi inefficace e ha bisogno di una urgente revisione, purtroppo di proposte di legge in Parlamento ne sono arrivate diverse, ma non si è ancora fatto nulla.
Una cosa è certa, è indispensabile educare soprattutto le persone, informarle adeguatamente sulle responsabilità che comporta prendersi cura di un cane, introdurre disincentivi al mantenimento di cani fertili (in sostanza un contributo speciale annuo per chi detiene animali in grado di riprodursi), riformare l’anagrafe canina.
In attuazione della legge 281/91 la Regione autonoma Valle d’Aosta aveva approvato la LR 14/1994 “Norme per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione”.
In considerazione delle caratteristiche del territorio e della consistenza della popolazione canina presente nella Regione con la LR 14/1994 viene istituito un unico canile di proprietà regionale presso cui sono assicurati il ricovero e la custodia dei cani catturati, il soccorso e le prime cure ad animali vaganti feriti, il trattamento profilattico e vaccinale degli animali contro le malattie più comuni e la cremazione dei corpi di animali morti. Con la stessa legge viene anche istituito un unico gattile regionale, come sezione annessa o distaccata del canile regionale. La LR 14/94 viene abrogata dalla LR 37/2010 tuttora vigente.
Il Canile e Gattile Regionale della Valle d’Aosta nasce proprio in attuazione della legge 281/91. Nel 1977 viene acquistata un’area a Saint-Christophe, destinata alla costruzione di un canile regionale per sostituire il vecchio canile della città di Aosta e per ospitare anche i cani che provengono dagli altri Comuni della Regione.
Dal 1989 l’A.VA.P.A. si occupa della gestione del Canile e Gattile Regionale (CGR).
Documentazione
Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati
Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani
Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009 Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.
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