
Segnalazione di Smarrimento
L.R. 37/2010 Art. 20 c. 5
Lo smarrimento e la sottrazione del cane devono essere segnalati dal proprietario o dal detentore, non oltre cinque giorni dal verificarsi dell’evento, al Comune di residenza o di abituale dimora, al Canile regionale, ai servizi veterinari dell’Azienda USL o al Corpo forestale della Valle d’Aosta.
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